Consumo sul posto immediato dei prodotti di gastronomia negli esercizi di vicinato

Superato il principio della non abbinabilità di tavoli e sedute Unici limiti rimangono la non presenza del servizio assistito di somministrazione e le prescrizioni sanitarie     Il Consiglio di Stato, con sentenza dello scorso mese di marzo, ha emesso una pronuncia innovativa sul cosiddetto “consumo sul posto”, che supera il principio della “non abbinabilità” di tavoli e sedie, sì che il discrimine tra l’attività di somministrazione di alimenti e bevande e quella di vendita per il consumo sul posto da parte degli esercizi di vicinato rimane unicamente la presenza o meno del servizio assistito.     Come è noto, l’art. 3, comma 1, lettera f-bis) del DL 4 aprile 2006, n. 223 (convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248) stabilisce che le attività commerciali, come individuate dal decreto…
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Fonte: Confesercenti Nazionale

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